Art. 8

LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176

In vigore dal 4 apr 1941
Il contributo annuo a carico di ogni insegnante iscritto al Monte-pensioni, in attività di servizio, è determinato nella misura di 8 centesimi dell'ammontare del rispettivo stipendio effettivo e degli altri assegni dichiarati per legge utili a pensione, salvo il disposto dei successivi . Gli Enti corrispondono, a favore del Monte-pensioni, un contributo nella misura di 8 centesimi dei predetti stipendi ed assegni, salvo le eccezioni previste dai successivi , comma secondo, 13 e 16. Il contributo nella misura complessiva di 16 centesimi dell'ammontare degli stipendi ed assegni predetti è dovuto dagli Enti, salvo il diritto di rivalsa della quota a carico degli insegnanti.
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