Art. 13
LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176
In vigore dal 4 apr 1941
I Comuni e i Patronati scolastici, di cui al precedente , lettera b) e i Ministeri degli affari esteri e dell'Africa Italiana hanno facoltà di iscrivere al Monte-pensioni gli insegnanti muniti di diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari di qualunque grado, che prestino servizio nelle istituzioni integrative, sussidiarie ed ausiliarie della scuola elementare e parascolastiche gestite dagli Enti medesimi.
Gli Enti sopraindicati che si avvalgano di tale facoltà possono prescrivere ai detti insegnanti l'obbligo del rilascio della quota personale di contributo dovuta per l'iscrizione al Monte-pensioni.
Gli insegnanti, muniti del titolo di studio sopra indicato, che prestino servizio nelle istituzioni predette, gestite dai sopraindicati Enti i quali non si avvalgano della facoltà di cui sopra, possono iscriversi al Monte-pensioni pagando la quota di contributo proprio e quella dell'Ente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1941-02-06;176#art-13