Art. 17

LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176

In vigore dal 4 apr 1941
È data facoltà all'insegnante iscritto, all'Ente da cui dipende e ad altri a favore di lui di eseguire direttamente al Monte-pensioni versamenti volontari, da accreditarsi allo insegnante in apposito conto individuale con i rispettivi interessi annuali, valutati al saggio delle tabelle di liquidazione degli assegni di quiescenza dovuti dal Monte pensioni. Il capitale per tal modo costituito verrà pagato al titolare del conto individuale od ai suoi eredi legittimi o testamentari, all'atto della cessazione dal servizio qualunque ne sia la ragione e qualunque sia la durata del servizio prestato. In mancanza di eredi il capitale stesso è devoluto al Monte-pensioni. Il titolare al quale venga conferita una pensione può chiedere che il capitale costituito con i depositi volontari o parte di esso, sia trasformato, mediante l'applicazione della tabella B annessa al presente Ordinamento, in assegno vitalizio supplementare, esente dalla ritenuta di cui al successivo articolo 21 e non riversibile alla vedova o agli orfani
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