Art. 16
LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176
In vigore dal 4 apr 1941
Quando nell'ammontare degli stipendi e degli assegni su cui vanno calcolati i contributi di cui agli articoli precedenti vi siano frazioni di dieci lire, la somma che eccede le cinque lire è calcolata per dieci lire; in caso diverso non è calcolata.
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