Art. 10

LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176

In vigore dal 4 apr 1941
Per le scuole elementari facoltative, per gli asili d'infanzia costituiti in enti morali o mantenuti dai Comuni, per le scuole materne, per i Regi educatori femminili e per le istituzioni integrative, sussidiarie e ausiliarie della scuola elementare e parascolastiche, i contributi annui devono essere liquidati nella misura di cui al precedente sull'importo dello stipendio, dell'indennità, di residenza e degli assegni in natura, tranne i locali esclusivamente occorrenti per l'espletamento del servizio, quando l'ammontare complessivo non sia inferiore a lire 500 annue; quando invece il detto ammontare non raggiunga il limite minimo di lire 500 il contributo viene commisurato su questa somma. Gli asili d'infamia costituiti in enti morali corrispondono i contributi soltanto per i posti che siano coperti da titolari aventi diritto ad acquistare la stabilita e siano iscritti al Monte-pensioni, eccezione fatta per le iscrizioni avvenute prima del gennaio 1916.
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LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176 (Art. 10 Ordinamento del Monte-pensioni per gli insegnanti elementari.) — Testo vigente | Portale Normativo