Art. 11
LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176
In vigore dal 4 apr 1941
Durante l'aspettativa per motivi di salute è dovuto il contributo del 16 per cento sullo stipendio e sugli altri assegni utili a pensione, che l'insegnante avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio attivo; ma l'Ente ha diritto di rivalsa verso l'iscritto soltanto del contributo personale in proporzione dello stipendio e degli altri assegni utili a pensione effettivamente corrisposti durante l'interruzione del servizio;
Durante il tempo trascorso in disponibilità i contributi, nella misura complessiva del 16 per cento, sono liquidati sullo stipendio ed altri assegni utili a pensione goduti dall'insegnante all'atto del collocamento in disponibilità; ma l'Ente ha diritto di rivalsa verso l'insegnante soltanto del contributo personale in proporzione dello stipendio ed altri assegni utili a pensione, effettivamente corrisposti durante l'interruzione del servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1941-02-06;176#art-11