Art. 37

LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176

In vigore dal 4 apr 1941
Nei riguardi degli aventi diritto a pensione o ad indennità dirette od indirette che acquistino o abbiano acquistato una cittadinanza straniera, si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 7 settembre 1933-XI, n. 1295, convertito nella legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1941, e successive modificazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176#art-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo