Art. 37
LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176
In vigore dal 4 apr 1941
Nei riguardi degli aventi diritto a pensione o ad indennità dirette od indirette che acquistino o abbiano acquistato una cittadinanza straniera, si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 7 settembre 1933-XI, n. 1295, convertito nella legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1941, e successive modificazioni.
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