Art. 40
LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176
In vigore dal 4 apr 1941
Nessun conferimento di indennità o di pensione può essere deliberato se non vi sia stata iscrizione per dieci anni complessivamente al Monte-pensioni ed agli altri Istituti amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - esclusa l'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato - eccezione fatta per i casi previsti dal precedente articolo 36, lettera f) e dal successivo , primo comma.
Sono pure computabili per il decennio predetto i periodi di servizio riscattati presso il Monte-pensioni e, nei limiti stabiliti dai rispettivi Ordinamenti, presso gli altri Istituti di previdenza sopraindicati con versamento del relativo contributo, nonchè i periodi, di servizio utili secondo il presente Ordinamento prestati allo Stato o alla dipendenza di Enti con regolamenti o convenzioni speciali o Casse, Istituti o fondi speciali di pensioni.
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