Art. 38

LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176

In vigore dal 4 apr 1941
Il diritto di conseguire l'indennità o la pensione e il godimento della pensione già conseguita si perdono dall'insegnante, oltre che per interdizione perpetua dai pubblici uffici, per condanna per il delitto di corruzione o per alcuno dei delitti non colposi preveduti nei titoli nono, decimo, e undecimo del libro secondo del codice, penale. Perdono ugualmente il diritto di conseguire l'indennità o la pensione o di godere la pensione già conseguita la vedova e gli orfani incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il diritto si riacquista nel caso di riabilitazione e in ogni altro caso in cui è estinta l'interdizione perpetua o cessano gli effetti penali della condanna. Il riacquisto ha luogo dalla data in cui si è verificata l'estinzione dell'interdizione o sono cessati gli effetti penali della condanna.
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