Art. 41
LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176
In vigore dal 4 apr 1941
Nel casi di cui ai precedenti articoli38 e 39 alla moglie ed alla prole si liquidano l'indennità o la pensione cui avrebbero avuto diritto se l'insegnante, la vedova o l'orfano condannati fossero morti il giorno in cui la condanna è passata in giudicato.
Il conseguimento dell'indennità o della pensione e il godimento della pensione da parte della moglie e dei figli dell'insegnante condannato sono subordinati alle stesse condizioni stabilite per la vedova e per gli orfani.
Qualora l'insegnante riacquisti il diritto al conseguimento della indennità o della pensione o al godimento della pensione, o abbia termine la sospensione di cui all'articolo 39, se alla moglie o alla prole erasi liquidata l'indennità ne viene detratto l'ammontare da quello da pagarsi all'insegnante stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cessa immediatamente.
Nel caso di ripristino del diritto a pensione o di termine della sospensione di cui all'articolo 39 nei riguardi della vedova o dell'orfano condannati, cessa la pensione che sia stata liquidata alle altre persone di famiglia e si fa luogo ad una nuova liquidazione a norma dei successivi articoli 52 e 53.
Nel caso di ripristino del diritto a indennità o di cessazione della sospensione di cui all'articolo 39 nei riguardi della vedova o dell'orfano condannati, si fa luogo alla liquidazione a loro favore soltanto se l'indennità non sia già stata liquidata ad altri aventi diritto.
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