Art. 42
LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176
In vigore dal 4 apr 1941
La vedova, dell'insegnante, coniugato prima della cessazione dal servizio, ha diritto all'indennità se l'insegnante muore in attività di servizio, o entro un triennio dalla cessazione di esso, senza aver acquistato diritto alla indennità, dopo 10 anni e prima di 20 anni di servizio utile, purchè il matrimonio sia stato contratto prima che l'insegnante avesse compiuto i 50 anni di età o almeno due anni prima della cessazione dal servizio, ovvero dal matrimonio sia nata prole benchè postuma. Non ha diritto a indennità la vedova che alla morte dell'insegnante ne era separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa.
In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, l'indennità spetta agli orfani minorenni ed alle orfane nubili minorenni dell'insegnante, purchè nati o legittimati da matrimonio anteriore alla cessazione dal servizio, nonchè a, quelli legittimati per decreto reale di efficacia anteriore alla cessazione stessa.
Allorquando sia fatto constare che gli interessi di tutti o di qualcuno degli orfani siano separati, legalmente o di fatto, da quelli della vedova e, in ogni caso, quando vi siano orfani minorenni di precedente matrimonio dell'insegnante, l'indennità è ripartita per metà alla vedova e per l'altra metà agli orfani in parti uguali; se ve n'è uno solo, per tre quarti alla vedova e per l'altro quarto all'orfano. La vedova percepisce, insieme con la sua quota, quelle dei propri figli non separati di interessi.
Gli orfani di maestre, anche se abbiano il padre vivente, nonchè gli orfani di padre e di madre ambedue insegnanti, hanno diritto, secondo i casi, rispettivamente all'indennità, o a due distinte indennità, ad una indennità e ad una pensione a termini del successivo .
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