Art. 33

LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176

In vigore dal 4 apr 1941
Nei riguardi degli insegnanti richiamati o trattenuti alle armi posteriormente al 1° gennaio 1935-XIII per esigenze militari di carattere eccezionale, o che dopo tale data, con il consenso dell'Amministrazione da cui dipendono, abbiano contratto o contraggano, nelle medesime circostanze, arruolamento volontario nelle Forze armate; ivi compresa la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, i servizi militari prestati in dette condizioni sono computati, ai fini della imposizione dei contributi e della liquidazione degli assegni, come resi agli Enti dai quali dipendevano alla data del richiamo o dell'arruolamento volontario o del trattenimento alle armi e ad ogni effetto per i periodi medesimi si considerano goduti gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione che ciascuno dei richiamati, trattenuti alle armi o arruolati volontariamente, avrebbe percepiti se fosse rimasto in servizio presso gli Enti suaccennati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo