Art. 25
LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176
In vigore dal 4 apr 1941
La Cassa depositi e prestiti riscuote le entrate del Monte-pensioni per collocarle in impiego fruttifero a favore dell'Istituto.
I beni che per donazione, legato o qualsiasi altro titolo pervengano al Monte-pensioni, sono alienati e convertiti in denaro, per essere collocati in impiego fruttifero, in conformità della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.
I fondi sono impiegati nel più breve termine possibile e nel migliore interesse del Monte-pensioni, nelle forme stabilite dalle disposizioni sulla Cassa depositi e prestiti.
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