Art. 29
LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176
In vigore dal 4 apr 1941
Sono cumulabili agli effetti dell'indennità o della pensione i servizi successivamente prestati con iscrizione al Monte-pensioni ed agli altri Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, esclusa l'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.
Nei casi di cui al precedente comma, se l'insegnante o la sua vedova o i suoi orfani, per i servizi prestati con iscrizione ad altri Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, abbiano già conseguito l'indennità o la pensione da parte degli Istituti predetti, il cumulo dei servizi prestati con iscrizione al Monte-pensioni non può essere concesso se non si sia rinunziato al godimento della pensione già conferita e non siano state rimborsate all'Istituto che ha conferito l'indennità o la pensione le somme già percepite con i relativi interessi composti al saggio d'interesse delle tabelle di liquidazione della pensione e dell'indennità, in vigore per l'Istituto stesso.
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