Art. 26

LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176

In vigore dal 4 apr 1941
Il servizio utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione è quello prestato con diritto a percezione dello stipendio. I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di salute ovvero, in disponibilità sono calcolati per intero agli effetti della pensione o della indennità. I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dall'ufficio non sono calcolati.
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LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176 (Art. 26 Ordinamento del Monte-pensioni per gli insegnanti elementari.) — Testo vigente | Portale Normativo