Art. 26
LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176
In vigore dal 4 apr 1941
Il servizio utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione è quello prestato con diritto a percezione dello stipendio.
I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di salute ovvero, in disponibilità sono calcolati per intero agli effetti della pensione o della indennità.
I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dall'ufficio non sono calcolati.
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