Art. 26 · LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176

Art. 26

LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176

In vigore dal 4 apr 1941
Il servizio utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione è quello prestato con diritto a percezione dello stipendio. I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di salute ovvero, in disponibilità sono calcolati per intero agli effetti della pensione o della indennità. I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dall'ufficio non sono calcolati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176#art-26