Art. 43
LEGGE 6 febbraio 1941, n. 176
In vigore dal 4 apr 1941
La vedova nel riguardi del cui matrimonio con l'insegnante si verifichino le condizioni indicate nel primo comma del precedente , e che alla morte dell'insegnante non ne sia separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronuncia la per di lei colpa, ha, diritto di conseguire la pensione indiretta:
a) quando l'insegnante muoia in attività di servizio, dopo aver prestato venti o più anni di servizio utile;
b) quando l'insegnante, dopo aver prestato 20 o più anni e meno di 25 anni di servizio utile, muoia entro tre anni dalla cessazione dal servizio senza aver acquistato diritto a indennità o a pensione diretta;
c) quando l'insegnante muoia in pensione, o dopo averne acquistato il diritto.
In mancanze, della vedova, o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente .
Quando ricorrano le condizioni previste dal comma terzo del precedente la pensione è ripartita tra la vedova e gli orfani nella misura indicata nel comma terzo del successivo articolo 52.
Gli orfani di maestra hanno diritto alla pensione anche se abbiano il padre vivente; gli orfani di padre e di madre, entrambi insegnanti, hanno diritto a due distinte pensioni qualora rispetto a entrambi i genitori ricorrano le condizioni previste nel primo e secondo comma del presente articolo.
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