Art. 6
LEGGE 3 giugno 1940, n. 1078
In vigore dal 28 ago 1940
I coeredi esclusi dall'assegnazione del fondo sono soddisfatti dalle rispettive quote con gli altri beni mobili o immobili caduti in eredità e, in mancanza, hanno diritto di ottenere dall'assegnatario, o solidalmente dagli assegnatati dell'unità poderale, la quota di loro spettanza o la parte di essa non soddisfatta con l'attribuzione degli altri beni ereditari.
Il credito dei coeredi può essere pagato in rate comprensive dell'interesse legale in un termine non superiore, a 10 anni ed è garantito da ipoteca legale sul fondo.
Se l'assegnatario o gli assegnatari, non paghino le somme dovute alla scadenza prefissa, si procede alla vendita del fondo nel modo e con gli effetti previsti dal secondo comma dell'.
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