Art. 2

LEGGE 3 giugno 1940, n. 1078

In vigore dal 28 ago 1940
Gli enti di colonizzazione o i Consorzi di bonifica devono far risultare dalle note di trascrizione degli atti di assegnazione di unità poderali l'esistenza, del vincolo di indivisibilità dei fondi, ai sensi della presente legge. In difetto, il vincolo di indivisibilità non può essere opposto ai terzi.
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LEGGE 3 giugno 1940, n. 1078 (Art. 2 Norme per evitare il frazionamento delle unita' poderali assegnate a contadini diretti coltivatori) — Testo vigente | Portale Normativo