Art. 2
LEGGE 3 giugno 1940, n. 1078
In vigore dal 28 ago 1940
Gli enti di colonizzazione o i Consorzi di bonifica devono far risultare dalle note di trascrizione degli atti di assegnazione di unità poderali l'esistenza, del vincolo di indivisibilità dei fondi, ai sensi della presente legge.
In difetto, il vincolo di indivisibilità non può essere opposto ai terzi.
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