Art. 5

LEGGE 3 giugno 1940, n. 1078

In vigore dal 28 ago 1940
Nel caso di morte del titolare dell'unità poderale, essa è assegnata al coerede designato dal testatore e, in mancanza, ed uno dei coeredi che sia disposto ad accettarne l'attribuzione e sia idoneo ad assumerne l'esercizio. Nel caso in cui nessuno dei coeredi sia disposto ad accettarne l'attribuzione si procede alla vendita dell'unità poderale con le modalità concordate fra gli interessati o stabilite, in caso di disaccordo tra i coeredi, dall'autorità giudiziaria e si provvede col prezzo alla soddisfazione delle quote ereditarie. In caso di disaccordo tra i decide l'autorità giudiziaria con riguardo alle condizioni e attitudini personali. L'autorità giudiziaria, su istanza dei coeredi che rappresentino la maggioranza delle quote ereditarie, può anche decidere che il fondo sia assegnato in comunione a tutti gli eredi e a quelli fra essi che intendano vivere in comunione. Chiunque degli interessati può chiedere lo scioglimento della comunione dopo trascorso un anno dall'inizio di essa. In tal caso si procede alla vendita dell'unità poderale, con le modalità di cui al comma 2° del presente articolo.
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