Art. 7

LEGGE 3 giugno 1940, n. 1078

In vigore dal 28 ago 1940
Nelle materie contemplate dai precedenti , la competenza a provvedere spetta al tribunale del luogo in cui è situata tutta o la maggior parte dell'unità poderale. Il tribunale provvede con decreto, su ricorso di alcuno degli interessati, sentite le parti, il pubblico ministero e l'ispettore provinciale dell'agricoltura competente per territorio.
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