Art. 10

LEGGE 3 giugno 1940, n. 1078

In vigore dal 28 ago 1940
Nei casi in cui esista vincolo di indivisibilità dell'unità poderale, il vincolo può essere rimosso a tutti gli effetti previsti dalla presente legge, quando per sopravvenute Circostanze il fondo risulti divisibile in più unità fondiarie organiche. Sulla rimozione del vincolo decide l'autorità giudiziaria a termini dell', sulla base del giudizio tecnico espresso dall'ispettore provinciale dell'agricoltura. Il provvedimento di rimozione del vincolo deve essere annotato a margine della trascrizione dell'atto di assegnazione dell'unità poderale. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 giugno l940-XVIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Tassinari - Grandi - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Grandi
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