Art. 9

LEGGE 3 giugno 1940, n. 1078

In vigore dal 28 ago 1940
In caso di esecuzione forzata, l'espropriazione avrà per oggetto l'intera unità poderale. Le pertinenze dell'unità poderale possono essere pignorate solo in difetto di altri mobili. Il pretore, su istanza del debitore, e sentito il creditore può, con ordinanza non soggetta a impugnazione, o sottrarre al pignoramento quelle fra le pertinenze la cui utilizzazione diretta sia necessaria per la conduzione del fondo, ovvero adottare altri provvedimenti idonei a conciliare le esignze della produzione con l'interesse del creditore.
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