Art. 4

LEGGE 3 giugno 1940, n. 1078

In vigore dal 28 ago 1940
Sono nulle le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento dell'unità poderale. La nullità può essere fatta valere da ciascuno dei coeredi dell'unità poderale, dagli Enti di colonizzazione o dai Consorzi di bonifica che hanno fatto l'assegnazione e dal pubblico ministero entro il termine di cinque anni dalla data in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
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