Art. 3

LEGGE 3 giugno 1940, n. 1078

In vigore dal 28 ago 1940
Sono nulli gli atti tra vivi che abbiano per effetto il frazionamento dell'unità poderale, salvo quanto è disposto nel secondo comma dell'articolo precedente. La nullità può essere fatta valere, nel termine di cinque anni dalla data dell'atto, dal titolare dell'unità poderale, dagli enti di colonizzazione o dai Consorzi di bonifica che hanno fatto l'assegnazione e dal pubblico ministero.
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