Art. 1

LEGGE 3 giugno 1940, n. 1078

In vigore dal 18 mar 1992
Le unità poderali costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da Consorzi di bonifica ed assegnate in proprietà a contadini diretti coltivatori, non possono essere frazionate per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi.
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