Art. 8
LEGGE 21 maggio 1940, n. 415
In vigore dal 8 giu 1940
La mobilitazione e la smobilitazione della Nazione, tanto generali quanto parziali, vengono ordinate per decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Qualora speciali ragioni lo consiglino, la mobilitazione e la smobilitazione potranno essere disposte anche senza la pubblicazione del relativo decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Storico versioni
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