Art. 4
LEGGE 21 maggio 1940, n. 415
In vigore dal 8 giu 1940
La mobilitazione della Nazione per la guerra consta della mobilitazione militare e della mobilitazione civile, ciascuna delle quali può essere generale o parziale.
La mobilitazione militare consiste nel passaggio delle Forze armate dal piede di pace a quello di guerra, secondo norme e modalità stabilite dai Ministeri interessati.
La mobilitazione civile consiste nel passaggio delle pubbliche amministrazioni, delle industrie, dei servizi, aziende ed enti necessari alla vita, alla resistenza ed alla difesa della Nazione, dallo stato di pace allo stato di guerra.
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