Art. 1

LEGGE 21 maggio 1940, n. 415

In vigore dal 8 giu 1940
Il Governo ha il compito: 1) di preparare, sin dal tempo di pace, l'organizzazione e la mobilitazione della Nazione per la guerra; 2) di attivare, non appena ne riconosca la necessità, dirigere, coordinare e controllare la mobilitazione della Nazione.
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