Art. 2
LEGGE 21 maggio 1940, n. 415
In vigore dal 8 giu 1940
Il Governo, ai fini dell'organizzazione della Nazione per la guerra:
1) stabilisce i compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Partito Nazionale Fascista, e dei singoli Ministeri;
2) costituisce, non appena ne riconosca la necessità - per decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo - speciali organi ed uffici;
3) disciplina, coordina e controlla le attività degli enti pubblici e privati comunque interessati alla preparazione dell'organizzazione e della mobilitazione della Nazione per la guerra;
4) assicura:
a) lo sviluppo e la migliore utilizzazione delle risorse e delle attività della Nazione per conseguire la vittoria;
b) la costituzione di scorte adeguate di derrate e materie prime.
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