Art. 5
LEGGE 21 maggio 1940, n. 415
In vigore dal 8 giu 1940
In caso di mobilitazione generale e in caso di mobilitazione parziale, gli enti di diritto o di fatto comunque costituiti nello Stato, i cittadini non soggetti ad obblighi militari, compresi le donne ed i Minori di età superiore ai 14 anni, e coloro che, pur avendo tali obblighi, non si trovino, per qualsiasi motivo, incorporati in un reparto militare, hanno il dovere di concorrere alla difesa ed alla resistenza della Nazione con spirito di devozione e di sacrificio di combattenti, e possono essere mobilitati civilmente e conseguentemente sottoposti ad una disciplina di guerra.
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