Art. 10
LEGGE 21 maggio 1940, n. 415
In vigore dal 8 giu 1940
Il Ministero delle finanze, in base ai preventivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Partito Nazionale Fascista, dei singoli Ministeri e del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, concreta il piano generale finanziario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1940-05-21;415#art-10