Art. 10

LEGGE 21 maggio 1940, n. 415

In vigore dal 8 giu 1940
Il Ministero delle finanze, in base ai preventivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Partito Nazionale Fascista, dei singoli Ministeri e del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, concreta il piano generale finanziario.
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