Art. 12

LEGGE 21 maggio 1940, n. 415

In vigore dal 8 giu 1940
Per predisporre, disciplinare e coordinare tutti i provvedimenti per il pronto ed ordinato passaggio dai compiti, funzioni ed organizzazione di pace, ai compiti, funzioni ed organizzazione previsti per la guerra, per preparare e tenere aggiornati gli elaborati di mobilitazione (piani, istruzioni, regolamenti) e per dirigere e coordinare le operazioni di mobilitazione dei dipendenti organi ed uffici, vengono istituiti, sin dal tempo di pace, uffici di mobilitazione civile: presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; presso il Partito Nazionale Fomenta, presso ogni Ministero, e, occorrendo, presso i dipendenti organi periferici; presso ogni Prefettura; presso ogni Comune; presso quegli enti, servizi, industrie ed aziende che, dovendo provvedere al soddisfacimento degli essenziali bisogni della Nazione in guerra, vengono designati dalla Commissione Suprema di difesa su proposta dei Ministeri interessati e del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, in luogo dei suddetti uffici comunali di mobilitazione civile, provvedono gli organi normali del Comune.
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