Art. 14
LEGGE 21 maggio 1940, n. 415
In vigore dal 8 giu 1940
La mobilitazione e la smobilitazione della Nazione, tanto generali quanto parziali, si preparano e si attuano in base alle disposizioni della presente legge ed a quelle della legge sulla disciplina di guerra e relativo regolamento, delle leggi militari e di ogni altra disposizione, prescrizione, istruzione che dalle anzidette leggi trae origine.
Le disposizioni complementari per la preparazione e l'attuazione della mobilitazione e della smobilitazione sono stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Partito Nazionale Fascista, dai Ministeri interessati e dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, ciascuno per la parte di propria competenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1940-05-21;415#art-14