Art. 16

LEGGE 21 maggio 1940, n. 415

In vigore dal 8 giu 1940
Nell'imminenza e nel corso della mobilitazione generale o parziale, il Governo può: 1) requisire: i servizi individuali e collettivi dei cittadini; servizi dei sindacati, delle società e delle associazioni comunque esistenti nello Stato; i beni mobili ed immobili esistenti nel territorio dello Stato, esclusi quelli coperti da speciale immunità; 2) requisire altresì qualsiasi invenzione ed opporsi alla sua applicazione ed alla sua divulgazione; 3) disciplinare - mediante contingentamento o razionamento - i consumi; 4) limitare o vietare le importazioni e le esportazioni, il commercio interno e la detenzione di qualsiasi specie di merce; 5) obbligare i cittadini e gli enti alla denuncia dei beni mobili che essi detengono, necessari alla difesa della Nazione; 6) procedere alla costituzione di organizzazioni di produttori e di commercianti allo scopo di meglio provvedere alle importazioni ed alle esportazioni nonchè alla incetta, requisizione e distribuzione di generi alimentari e merci di qualsiasi specie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1940-05-21;415#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo