Art. 16
LEGGE 21 maggio 1940, n. 415
In vigore dal 8 giu 1940
Nell'imminenza e nel corso della mobilitazione generale o parziale, il Governo può:
1) requisire:
i servizi individuali e collettivi dei cittadini;
servizi dei sindacati, delle società e delle associazioni comunque esistenti nello Stato;
i beni mobili ed immobili esistenti nel territorio dello Stato, esclusi quelli coperti da speciale immunità;
2) requisire altresì qualsiasi invenzione ed opporsi alla sua applicazione ed alla sua divulgazione;
3) disciplinare - mediante contingentamento o razionamento - i consumi;
4) limitare o vietare le importazioni e le esportazioni, il commercio interno e la detenzione di qualsiasi specie di merce;
5) obbligare i cittadini e gli enti alla denuncia dei beni mobili che essi detengono, necessari alla difesa della Nazione;
6) procedere alla costituzione di organizzazioni di produttori e di commercianti allo scopo di meglio provvedere alle importazioni ed alle esportazioni nonchè alla incetta, requisizione e distribuzione di generi alimentari e merci di qualsiasi specie.
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