Art. 13
LEGGE 21 maggio 1940, n. 415
In vigore dal 8 giu 1940
La sorveglianza ed il controllo sulla preparazione e sullo svolgimento della mobilitazione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Partito Nazionale Fascista, dei singoli Ministeri e degli organi ed enti comunque da essi dipendenti o controllati, spettano ai Ministri responsabili e, per gli stabilimenti delle industrie private che esplicano attività inerenti alle fabbricazioni di guerra, al Commissario generale per le fabbricazioni di guerra.
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