Art. 9

LEGGE 21 maggio 1940, n. 415

In vigore dal 8 giu 1940
La mobilitazione e la smobilitazione della Nazione vengono preparate e si svolgono secondo un piano generale che viene predisposto dalla Commissione Suprema di difesa. La mobilitazione e la smobilitazione civile, sono preparate e si svolgono secondo piani che, sulla base di quello generale, vengano elaborati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Partito Nazionale Fascista, dai Ministeri ed organi dipendenti, e per gli stabilimenti delle industrie private che esplicano attività inerenti alle fabbricazioni di guerra, dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra. Tali piani vengono comunicati alla Commissione Suprema di difesa per la necessaria azione coordinatrice.
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