Art. 17

LEGGE 21 maggio 1940, n. 415

In vigore dal 8 giu 1940
Per tutte le attività da svolgere all'estero il Partito Nazionale Fascista, i Ministeri e gli organi competenti devono agire d'intesa col Ministero per gli affari esteri, al quale spetta di coordinare e controllare all'estero l'azione degli enti anzidetti e dei loro agenti, subordinandola a quella dei rappresentanti diplomatici nel luogo dove detta azione si svolge. Le questioni finanziarie saranno trattate soltanto pel tramite di questi rappresentanti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1940-05-21;415#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo