Art. 17
LEGGE 21 maggio 1940, n. 415
In vigore dal 8 giu 1940
Per tutte le attività da svolgere all'estero il Partito Nazionale Fascista, i Ministeri e gli organi competenti devono agire d'intesa col Ministero per gli affari esteri, al quale spetta di coordinare e controllare all'estero l'azione degli enti anzidetti e dei loro agenti, subordinandola a quella dei rappresentanti diplomatici nel luogo dove detta azione si svolge.
Le questioni finanziarie saranno trattate soltanto pel tramite di questi rappresentanti.
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