Art. 19

LEGGE 21 maggio 1940, n. 415

In vigore dal 8 giu 1940
Il Governo, ai fini della difesa immediata della Nazione, può avvalersi, in tutto od in parte, delle disposizioni della presente legge anche prima che sia ordinata la mobilitazione generale o parziale.
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LEGGE 21 maggio 1940, n. 415 (Art. 19 Organizzazione della Nazione per la guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo