Art. 3
LEGGE 21 maggio 1940, n. 415
In vigore dal 8 giu 1940
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Partito Nazionale Fascista ed i singoli Ministeri comunicano alla Commissione Suprema di difesa, per la necessaria azione di coordinamento, i progetti e gli studi predisposti in relazione al n. 1. del precedente .
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