Art. 29
LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035
In vigore dal 1 gen 1938
Per l'ammissione al diritto ad indennità o pensione del sanitario cessato dal rapporto d'impiego per inabilità fisica, la Cassa ha facoltà di disporre l'accertamento dell'inabilità mediante visita medica collegiale.
Si procede pure mediante visita medica collegiale all'accertamento dell'inabilità nei casi previsti dalla lettera f) dell', dalla lettera c) dell' e dal comma terzo dell' del presente Ordinamento.
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