Art. 26

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 27 lug 1954
Ha diritto di conseguire la pensione il sanitario iscritto alla Cassa di previdenza; a) quando dopo venti anni di servizio utile venga a trovarsi in uno dei casi previsti dall'articolo precedente; b) quando cessi dal rapporto d'impiego con quaranta anni di servizio utile; c) quando per ferite riportate o per infermità contratte a cagione diretta ed immediata delle sue funzioni sia divenuto inabile permanentemente a prestare servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso; d) quando dopo venticinque anni di servizio utile cessi dal rapporto d'impiego per cause od in condizioni diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo. La pensione di cui alla lettera c) deve essere richiesta alla Prefettura o alla Cassa di previdenza nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.
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