Art. 27

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 27 lug 1954
La pensione diretta è liquidata mediante l'applicazione della tabella A unita al presente Ordinamento secondo le norme in essa indicate e non può essere minore: a) di lire cinquemila nel caso previsto dalla lettera c) del precedente ; (3) (4) b) di lire duemilacinquecento nei casi in cui il diritto a pensione derivi da risoluzione del rapporto d'impiego per inabilità fisica o da inabilità permanente comprovata a norma della lettera f) del precedente ; c) di lire duemila in tutti gli altri casi. Fermo restando il minimo di lire duemila previsto dalla lettera c) del presente articolo la pensione liquidata secondo le norme della tabella A si riduce ai tre quarti in caso di cessazione dal rapporto d'impiego per condanna penale di cui alla lettera d) dell'. In nessun caso la pensione liquidata dal sanitario può superare le lire venticinquemila. (2)
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LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035 (Art. 27 Approvazione dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.) — Testo vigente | Portale Normativo