Art. 24

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 1 gen 1938
La Cassa depositi e prestiti riscuote le entrate della Cassa di previdenza per collocarle in impiego fruttifero a favore dell'Istituto. I beni che per donazione, legato o qualsiasi altro titolo pervengano alla Cassa di previdenza sono alienati e convertiti in denaro per essere collocati in impiego fruttifero in conformità della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato. I fondi sono impiegati nel più breve tempo possibile e nel miglior interesse della Cassa di previdenza, nelle forme stabilite dalle disposizioni sulla Cassa depositi o prestiti.
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