Art. 25
LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035
In vigore dal 27 lug 1954
Ha diritto di conseguire l'indennità per una sola volta il sanitario iscritto alla Cassa di previdenza che, dopo cinque anni compiuti e prima di venti anni di servizio utile:
a) sia licenziato dal servizio per soppressione di posto o riduzione di organico;
b) sia dispensato, collocato a riposo o comunque cessato dal servizio con risoluzione del rapporto d'impiego per il raggiungimento del limite di età stabilito dalla legge o dal regolamento organico, per inabilità fisica, per incapacità professionale, per scarso rendimento, nell'interesse del servizio o per essersi posto in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo;
c) sia cessato dal rapporto d'impiego per qualunque causa in età di 60 o più anni;
d) sia cessato dal rapporto d'impiego per provvedimento disciplinare o in conseguenza di condanna penale che non importi la perdita o la sospensione del diritto al trattamento di quiescenza a norma dei successivi ;
e) sia cessato dall'iscrizione alla Cassa per passaggio ad un impiego dello Stato non per effetto di disposizioni legislative;
f) sia cessato dal rapporto d'impiego per cause diverse da quelle previste dalle lettere precedenti, purchè comprovi con visita medica collegiale, richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione, di essere divenuto inabile permanentemente a riassumere servizio.
Agli effetti del presente Ordinamento il sanitario trattenuto in servizio dopo la risoluzione del rapporto d'impiego si considera come riassunto in servizio ai sensi del successivo .
L'indennità è pari ai quattro quinti del valore capitale, calcolato in base alla tabella B annessa al presente Ordinamento, della pensione teorica determinata in base alla tabella A annessa all'Ordinamento stesso.
Nel caso di condanna penale di cui alla precedente lettera d) l'indennità è concessa nella misura dei due terzi del valore capitale predetto.
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