Art. 36

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 16 gen 1966
11 diritto a conseguire l'indennità o la pensione diretta od indiretta e al godimento della pensione già conseguita si perde per condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il diritto perduto viene ripristinato nei casi di riabilitazione, a decorrere dalla data del relativo decreto.
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