Art. 39

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 27 lug 1954
Nessun conferimento d'indennità o di pensione diretta può essere fatto se il sanitario non abbia contribuito alla Cassa di previdenza durante almeno 5 anni compiuti di servizio utile, eccezione fatta per i casi di cui ai precedenti lettera c) e 33. È pure computabile per il quinquennio predetto il periodo di servizio riscattato presso i singoli Istituti di previdenza con versamento del relativo contributo. Sono anche computabili per il quinquennio predetto i periodi di servizio utile secondo il presente Ordinamento prestati allo Stato o con iscrizione agli Istituti predetti o ai regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni.
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LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035 (Art. 39 Approvazione dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.) — Testo vigente | Portale Normativo