Art. 35

LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

In vigore dal 1 gen 1938
Nei riguardi degli aventi diritto a pensione o ad indennità dirette od indirette che acquistino o abbiano acquistato una cittadinanza straniera si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 7 settembre 1933-XI, n. 1295, convertito nella legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1941.
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